Guida ai Certificati Bianchi
Cosa sono?
I certificati bianchi, anche noti come “Titoli di Efficienza Energetica” (TEE), sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica.
Il sistema dei certificati bianchi è stato introdotto nella legislazione italiana dai decreti ministeriali del 20 luglio 2004 e s.m.i. e prevede che i distributori di energia elettrica e di gas naturale raggiungano annualmente determinati obiettivi quantitativi di risparmio di energia primaria, espressi in Tonnellate Equivalenti di Petrolio risparmiate (TEP).
Un certificato equivale al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio (TEP).
Il decreto 28 dicembre 2012
Il quadro normativo nazionale in quest’ambito è stato recentemente modificato con la pubblicazione del decreto 28 dicembre 2012, che definisce degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico – crescenti nel tempo - per le imprese di distribuzione di energia elettrica e gas per gli anni dal 2013 al 2016 e introduce nuovi soggetti ammessi alla presentazione di progetti per il rilascio dei certificati bianchi.
Soggetti obbligati
I “soggetti obbligati” a conseguire gli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica sono:
A. Distributori di energia elettrica (ENEL Servizio elettrico, altri) che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d’obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione più di 50.000 clienti finali;
B. Distributori di gas naturale (ASA, altri) che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d’obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione più di 50.000 clienti finali.
I soggetti obbligati possono adempiere agli obblighi sia realizzando progetti di efficienza energetica - con la conseguente emissione di certificati bianchi - che acquistando i certificati bianchi da altri soggetti.
Soggetti volontari
Possono accedere al meccanismo dei certificati bianchi e presentare progetti di efficienza energetica i seguenti “soggetti volontari”:
• Società di Servizi Energetici (SSE o ESCo): Sono le società, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che alla data di avvio del progetto hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi;
• Società con obbligo di nomina dell’energy manager (SEM): Sono i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, che hanno effettivamente provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, i quali realizzano misure o interventi che comportano una riduzione dei consumi di energia primaria maggiore di una soglia minima, espressa in tonnellate equivalenti di petrolio, determinata dall’Autorità; Per avere un ordine di grandezza 1000 Tep sono uguali a circa 926 tonnellate di Gasolio.
• Società controllate dai distributori obbligati
• Distributori di energia elettrica o gas non soggetti all’obbligo
• Imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, compresi gli Enti pubblici, purché provvedano alla nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (“energy manager”) oppure siano certificati ISO 50001 e mantengano in essere queste condizioni per tutta la durata della vita tecnica dell’intervento.
Tipologie di valutazione dei progetti
Ci sono 3 metodologie per la valutazione dei progetti ovvero:
- Metodo Standardizzato: consentono di quantificare il risparmio specifico lordo annuo dell’intervento attraverso la determinazione dei risparmi relativi ad una singola unità fisica di riferimento, senza procedere a misurazioni dirette.
- Metodo Analitico: consentono di quantificare il risparmio lordo conseguibile sulla base di un algoritmo di valutazione predefinito e della misura diretta di alcuni parametri di funzionamento del sistema dopo che è stato realizzato l’intervento.
- Metodo a Consultivo: consentono di quantificare il risparmio netto conseguibile attraverso uno o più interventi in conformità ad un programma di misura proposto dal soggetto titolare del progetto unitamente ad una descrizione del progetto medesimo (di seguito: proposta di progetto e di programma di misura), approvato dal soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi.
Dimensioni minime intervento
I progetti, per poter richiedere i Certificati Bianchi debbono avere una quota di risparmio netto integrale non inferiore a :
- 20 tep/anno per i progetti standardizzati;
- 40 tep/anno per i progetti analitici;
- 60 tep/anno per i progetti a consultivo.
Ricordo che 10 Tep sono uguali a circa 9,26 tonnellate di Gasolio.
L’Energy Manager
Dal punto di vista del profilo culturale-professionale il tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia si configura idealmente come un soggetto con un bagaglio di conoscenze acquisibili mediante laurea in ingegneria, pluriennale attività tecnica professionale successiva alla laurea nel settore in cui l’Organizzazione opera, esperienza nel campo degli studi di fattibilità e della progettazione di massima di sistemi per la produzione e l’utilizzo dell’energia, buona conoscenza delle tecnologie più avanzate nel settore.
Il ruolo del GSE
A partire dal 3 febbraio 2013, il decreto 28 dicembre 2012 stabilisce il trasferimento dall’AEEG al GSE delle attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati a progetti di efficienza energetica condotti nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi.
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